La ristrutturazione edilizia è così definita dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01 all’art.3, comma 1, lettera d:Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il termine ristrutturazione spesso viene usato impropriamente. Fare un intervento edilizio in casa non sempre significa che la stiamo ristrutturando, ma più semplicemente che stiamo eseguendo lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Facciamo chiarezza, distinguendo tra i lavori di ristrutturazione vera e propria, lavori di manutenzione ordinaria, lavori di manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
I lavori di ristrutturazione sono interventi edilizi atti a trasformare gli edifici esistenti attraverso il ripristino, la sostituzione, la modifica o l’eliminazione di vecchi elementi architettonici o attraverso l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Ecco alcuni esempi:
Sono lavori di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi necessari alla riparazione delle finiture e dei materiali esistenti di un edificio, come ad esempio:
Sono lavori di manutenzione straordinaria quelle opere necessarie alla sostituzione e/o al rinnovamento di parti strutturali dell’edificio, come ad esempio:
Gli interventi di restauro sono volti al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di immobili con un particolare valore storico, architettonico e ambientale e per tali lavori sono ammessi anche materiali e tecnologie diverse da quelli usati per la costruzione dell’edificio, purchè non siano in contrasto con il carattere complessivo di quest’ultimo.
Per risanamento conservativo, si intendono quei lavori atti al recupero igienico, funzionale e statico dell’edificio e si possono realizzare anche sulle strutture e sull’impianto planimetrico dell’immobile.