L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento (cose e persone) per il datore di lavoro.
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare:
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La conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e riportate nelle istruzioni per l’uso;
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Lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio;
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Il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore;
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L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo
Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto
sopracitato. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio:
- Gru a bandiera;
- Carroponte;
- Gru monorotaie;
- Gru a cavalletto;
- Gru a torre;
- Gru derrick;
- Gru su autocarro;
- Autogrù.
L'attività ispettiva riguarda anche le seguenti attrezzature di lavoro del GRUPPO SP (Sollevamento Persone):
- Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate e manuali;
- PLE ad azionamento motorizzato (piattaforme di lavoro elevabile) ovvero ponti mobili ad azionamento motorizzato;
- PLE ad azionamento manuale (piattaforme di lavoro elevabile) ovvero ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
- Ponti sospesi e relativi argani;
- PLAC (piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne);
- ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.