Verifica organi di sollevamento

L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento (cose e persone) per il datore di lavoro.  Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare:

  • La conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e riportate nelle istruzioni per l’uso;
  • Lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio;
  • Il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore;
  • L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo


Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto sopracitato. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio:

  • Gru a bandiera;
  • Carroponte;
  • Gru monorotaie;
  • Gru a cavalletto;
  • Gru a torre;
  • Gru derrick;
  • Gru su autocarro;
  • Autogrù.


L'attività ispettiva riguarda anche le seguenti attrezzature di lavoro del GRUPPO SP (Sollevamento Persone):

  • Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate e manuali;
  • PLE ad azionamento motorizzato (piattaforme di lavoro elevabile) ovvero ponti mobili ad azionamento motorizzato;
  • PLE ad azionamento manuale (piattaforme di lavoro elevabile) ovvero ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
  • Ponti sospesi e relativi argani;
  • PLAC (piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne);
  • ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.